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D.P.R. 16/12/1992 n. 4951 . Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice v al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli. 2 . In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma tre, del codice, i decreti riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi decreti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui alla lettera e della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con i ministri dei trasporti e della sanità. 3 . Il ministro dei trasporti, di concerto con gli altri ministri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti. Art. 228. (art. 72 cod. Str.) (dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi) 1 . I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma tre, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le nazioni unite, commissione economica per l'europa. 2 . Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui allo articolo 232 del codice. Art. 229. (art. 72 cod. Str.) (contachilometri) 1 . Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve essere sigillato in ognuno dei punti di discontinuità del sistema di collegamento dello apparecchio alla presa di forza, in modo che non sia possibile alterare il dispositivo di misura, senza la rottura di almeno uno dei sigilli. 2 . I sigilli debbono essere apposti dalle officine e dai montatori abilitati a tali operazioni dall'ufficio centrale metrico. Art. 230. (art. 72 cod. Str.) (segnale mobile plurifunzionale di soccorso) 1 . Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui,ai sensi dell'articolo 72,comma tre, lettera d), del codice, devono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti devono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza: A) malore del conducente; B) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; C) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell'appendice vi al presente titolo. 2 . Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture: lato anteriore: sos (permanente) (fig. Iii.2/a) lato posteriore: sos ed uno dei seguenti simboli: a) simbolo croce rossa (fig. Iii.2/b) b) simbolo chiave regolabile (fig. Iii.2/c) c) simbolo distributore (fig. Iii.2/d) 3 . Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa deve essere utilizzato nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile. 4 . Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero. 5 . Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettente della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 100 metri, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta cioè otto decimi almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne. 6 . Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montano, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. È ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero. 7 . Il dispositivo di segnalamento di cui al comma sei deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: malore - motore - gomma - freni - luci - benzina - gasolio. 8 . Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 100 metri, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia otto decimi almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne. 9 . Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c.. 10 . La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica. 11 . Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988. 12 . Lo onere di dotare l'autoveicolo del segnale mobile plurifunzionale è a carico dell'utente. Art. 231. (art. 72 cod. Str.) (particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso) 1 . I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che è soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i seguenti: A) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste; B) le facce interne del dispositivo vengono utilizzate per riportare a stampa gli estremi di approvazione, l'inserimento delle istruzioni per l'uso ed eventuali messaggi non necessariamente legati al segnalamento di soccorso, leggibili solo a dispositivo chiuso; C) il dispositivo, di cui al comma sei dell'articolo 230 deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30w alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, è fermo; D) nel caso di cui al punto c), il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendentemente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista); E) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilità del dispositivo sotto l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 da n. 2 . Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonché delle modalità di prova sono quelle indicate nell'appendice vi al presente titolo. Art. 232. (art. 74 cod. Str.) (targhette e numeri di identificazione) 1 . Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le nazioni unite, commissione economica per l'europa. Art. 233. (art. 74 cod. Str.) (punzonatura d'ufficio del numero di telaio) 1 . Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma tre, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della direzione generale della m.c.t.c., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia), seguendo i criteri indicati nell'appendice vii del presente regolamento. Paragrafo 2. Certificato di approvazione, origine ed omologazione (artt. 7679 codice della strada) Art. 234. (art. 76 cod. Str.) (certificato di approvazione) 1 . Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma uno, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal ministero dei trasporti - direzione generale della mctc e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo. 2 . Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformità del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della direzione generale della m.c.t.c. Che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo. 3 . I centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria. Art. 235. (art. 76 cod. Str.) (certificato di origine) 1 . Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma due, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal ministero dei trasporti, e deve contenere le seguenti indicazioni: A) fabbrica e tipo; B) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre; C) numero di telaio; D) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce; E) data di rilascio. 2 . Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della direzione generale della m.c.t.c., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234,comma due,il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della direzione generale della m.c.t.c. Che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso. 3 . I certificati di origine emessi fino ad esaurimento delle scorte già esistenti, o comunque rilasciati in un paese estero, possono anche essere difformi dal modello approvato di cui al comma uno e possono anche essere incompleti dei dati tecnici del veicolo. Questi ultimi, tuttavia, devono essere forniti con separata idonea documentazione. Art. 236. (art. 78 cod. Str.) (modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) 1 . Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice v al presente titolo, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Competente in base alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Competente per la visita e prova è quello dove ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
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